Quest’uomo è stato condannato a 28 anni di carcere per maltrattamento e uccisione di animali da un giudice dello Stato americano del Nevada: il suo nome, Jason Brown, è su tutti i giornali e le TV americane per un comportamento efferato, costato la vita a 7 cani seviziati dal ragazzo, di soli 25 anni e con precedenti per droga.
Inutile entrare nei dettagli delle modalità di uccisione degli animali, avvenute tutte in modo raccapricciante secondo lo stesso giudice, messe in atto da Jason Brown mentre a suo dire era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: quel che davvero fa la differenza, rispetto a quanto avviene in Italia, è l’entità della pena inflitta al responsabile di maltrattamento e uccisione di animali: 28 anni di carcere. Per la legge americana ciò significa che il detenuto non potrà essere ammesso a godere di alcun beneficio prima di aver scontato un po’ più di 11 anni di prigione.
Nel corso del processo il giudice si è più volte detto “turbato” dalla visione dei reperti video e delle fotografie che sono state rinvenute nel motel di Reno dove sono stati commessi la maggior parte degli atti criminali e per questo motivo ha deciso di comminare al responsabile il massimo della pena.
In Italia per un fatto del genere il responsabile non sarebbe stato arrestato ed anche una volta condannato, se non avesse commesso altri tipi di reato nel seviziare gli animali, non sarebbe stato possibile dargli una pena superiore ai due anni (il massimo previsto dall’articolo 544 bis del Codice Penale). Vi è quindi una grande differenza che intercorre nelle valutazioni dei comportamenti e della pericolosità sociale dell’autore del crimine, fra la normativa italiana e quella americana che in effetti, da molto tempo, ha ritenuto che tutte le forme di violenza agite contro gli animali debbano essere considerate come eventi precursori di analoghe violenze nei confronti di persone, quindi atti di elevata pericolosità sociale. Commettere azioni violente nei confronti degli animali è da tempo riconosciuto come un grave disturbo della personalità ed è inserito come tale nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, conosciuto con l’acronimo DSM e attualmente arrivato alla 5 release. Per questo motivo sarebbe opportuno che il legislatore rivedesse le normative poste a presidio del benessere animale, in particolare quando i comportamenti sono messi in atto con violenza: appare evidente che ai responsabili andrebbe inibita la possibilità di nuocere, sia che questo possa avvenire nei confronti degli animali sia che, facendo il salto di specie, si concretizzi nei confronti dei propri simili.
Ignorare o sottovalutare i comportamenti crudeli che possono essere messi in atto nei confronti degli animali ed in particolare di quelle specie verso le quali nutriamo una maggiore empatia, significa lasciare una porta aperta su un baratro che potrebbe manifestarsi in modo ancor più nefasto, con la commissione di violenze messe in atto in famiglia o nella vita di relazione. In questo periodo, per fare un esempio italico, andrà a processo il cosiddetto “killer di Trescore” , una persona residente in un paese della provincia di Bergamo che ritirava gattini in adozione, in particolare da donne, per poi seviziarli e ucciderli utilizzando i filmati e le immagini per sottoporre ad azioni di stalking le donne dalle quali li aveva adottati. Attualmente si trova a piede libero, rischia una pena ridicola e potrebbe presto ritornare a colpire, magari facendo il famoso salto di specie.
Un rischio che non bisognerebbe correre, perché non è soltanto maltrattamento e uccisione di animali, posto che questo possa ancora essere considerato un reato minore.