Ordinanza bocconi avvelenati, ancora in attesa di una legge

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Ordinanza bocconi avvelenati ripresentata dopo mesi di vuoto normativo mentre l’attesa (e anche la giustificazione del mancato rinnovo della precedente ordinanza del 2012) era stata dipinta come necessaria per promulgare una legge organica sulla materia.

Non si può dire che sia stata una bella figura quella fatta dal Ministero considerando che ci sono stati ben quattro mesi in cui nulla di specifico era previsto per la repressione degli avvelenamenti, lasciando ASL, Istituto Zooprofilattico, veterinari e cittadini in un limbo normativo sicuramente evitabile.

Il 16 luglio è stata pubblicata una nuova ordinanza, che di fatto ricalca le precedenti aggiungendo forse un pizzico di confusione in più e dilatando i tempi di intervento dei Comuni in caso di sospetto avvelenamento. In precedenza infatti il medico veterinario aveva l’obbligo, in presenza di un sospetto avvelenamento, di inviare una segnalazione al sindaco del luogo dove l’episodio era accaduto e il Comune aveva l’obbligo di mettere in sicurezza l’area. Certo questo provvedimento doveva essere messo in atto anche senza avere la certezza della presenza del veleno, ma considerando i rischi sembra il minimo principio di cautela adottabile.

Con la nuova ordinanza invece, che come tutte le ordinanze non può contenere sanzioni, le attività di messa in sicurezza delle aree oggetto di spargimento di sostanze avvelenate potranno essere messe in sicurezza in un tempo che si può stimare fra le 72 e le 96 ore dall’evento. Bisognerà infatti prima di procedere a qualsiasi attività attendere la conferma delle analisi effettuate dallo Zooprofilattico, circa la reale presenza di veleno e poco sembra importare se, nel frattempo, uno, tre o dieci animali e magari anche qualche bimbo resterà un’intossicazione oppure la morte. Non c’è più un corretto principio di precauzione per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica ma prevale la logica attendista, giustificata presumibilmente da motivi economici, che non attua alcun meccanismo prima della conferma circa la presenza di tossici.

Un altro strumento che non ha dato i risultati sperati e che però è stato reiterato è la creazione dei tavoli presso le Prefetture, che raramente vengono attivati e altrettanto raramente portano a risultati di  rilievo, sia nelle attività di contrasto che in quelle di prevenzione.

Di seguito potete trovare il testo scaricabile dell’ordinanza e tutta la modulistica necessaria per dare esecuzione a quanto previsto dall’ordinanza che è importante che raggiunga la massima diffusione possibile.

Occorre però che quanto prima il fenomeno dello spargimento di esche e bocconi avvelenati, che crea tanti danni alla fauna ma anche agli animali domestici dei cittadini, con il rischio che lo spargimento di veleni possa colpire anche qualche bambino, sia contrastato attraverso l’impiego di una normativa organica e più specifica. Occorre introdurre ad esempio l’obbligo di creare una banca dati, georeferenziata, su tutti i casi d’avvelenamento accertati, anche al fine di poter effettuare indagini più mirate che consentano di perseguire i responsabili.

L’avvelenamento, oltre a essere un crimine odioso, è anche un reato difficile da perseguire per le modalità di esecuzione e con un tasso di pericolosità alto, che deve prevedere quindi pene adeguate e strumenti di indagine e contrasto efficaci.

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