
Circo e animali, proteste a Brescia delle associazioni contro il Circo di Maya Orfei che porta in città lo spettacolo Madagascar, esibendo oltre cento animali. Fra i motivi delle proteste anche il luogo di attendamento del complesso circense, che si è insediato su una spianata di cemento. Con gli animali costretti a passare dagli spazi angusti dei carrozzoni da trasporto a recinti esterni allestiti sul cemento del piazzale. Uno spazio non adatto a consentire un seppur minimo benessere alle numerose specie che il circo si vanta di ospitare. Per correttezza, però, bisogna dire che gli spazi dove attendarsi non li scelgono i circensi ma i Comuni e in questo caso la città di Brescia.
L’unica legge che regolamenta la materia degli spettacoli circensi risale al 1968 e non è mai stata svecchiata, lasciando che le scarse regole diventassero una via di fuga per amministrazioni e circhi. I Comuni hanno per legge l’obbligo di indicare un luogo dove i circhi, se in regola con le norme sulla sicurezza degli spettacoli, possono attendarsi e Brescia, da sempre, mette a disposizione questo spazio, che è una distesa di cemento, come accade in quasi tutte le città. La responsabilità delle amministrazioni comunali è quella di dare le autorizzazioni obbligatorie, valutando il circo nel suo complesso. Verificando con attenzione tutti gli aspetti, dalla sicurezza degli spettatori alle condizioni di vita degli animali.
Circo e animali, le proteste di Brescia devono essere rivolte al Comune che ha consentito l’attendamento
Quasi sempre quando vengono fatti i controlli preventivi della commissione provinciale di vigilanza, composta fra gli altri anche da personale del servizio veterinario pubblico, tutto sembra essere in regola. In base a valutazioni fatte senza tenere conto delle esigenze degli animali, potendo i Comuni dare ai circhi prescrizioni vincolanti. Se i circensi sono responsabili di usare ancora gli animali negli spettacoli i Comuni hanno la responsabilità dei controlli fatti secondo il metodo “così fan tutti”. Con verifiche eseguite puntualmente, applicando alla lettera le poche norme, sarebbero ben pochi i circhi in grado di ottenere il nulla osta.
Esistono diverse norme che i Comuni possono utilizzare, anche se sono sprovvisti di un regolamento sulla tutela degli animali. A cominciare dalle regole che il Sindaco può imporre, come autorità di pubblica sicurezza, nel momento in cui vi è presenza di animali pericolosi. Pretendendo, per esempio, che i recinti che ospitano gli animali all’esterno, obbligatori secondo le prescrizioni della Commissione Scientifica CITES, abbiano una doppia cinta. Una precauzione che eviterebbe, come spesso accade, che gli animali evadano dai recinti per darsi alla fuga nelle strade cittadine.
La seconda possibilità che hanno è di subordinare la concessione del nulla osta allo spettacolo al puntuale rispetto delle direttive CITES, che prevedono una serie di criteri. I recinti esterni, ad esempio, devono essere dotati di arricchimenti ambientali, per consentire agli animali di non patire la noia. Inoltre devono avere vasche idonee per consentire il bagno a tutte le specie con consuetudini acquatiche, come tigri e ippopotami. Un ippopotamo che sia tenuto in condizioni che non gli consentano di potersi immergere a piacimento deve essere considerato in una situazione di maltrattamento. Per queste specie galleggiare sull’acqua significa scaricare il peso dalle zampe e questo è un bisogno irrinunciabile.
Gli zoo viaggianti non devono essere autorizzati per le visite del pubblico
I servizi veterinari e la polizia locale hanno degli obblighi che sono relativi anche all’accertamento del benessere animale. Che devono e possono verificare nel corso delle verifiche preventive, vincolando il parere favorevole della commissione al rispetto effettivo delle, poche, norme. Peraltro ci sono sentenze della Cassazione che hanno riconosciuto limiti nell’esclusione dall’applicazione della legge 189/2004, che tutela gli animali dai maltrattamenti. Una sorta di salvacondotto limitato, possibile solo sino a che vengono rispettate le leggi speciali in materia. Considerando che la legge di riferimento per i circhi è solo la 337/1968, che nulla stabilisce in materia di benessere animale, la tutela dai maltrattamenti resta quindi pienamente operativa.
I Comuni devono poi espressamente vietare l’esibizione degli animali negli zoo itineranti perché l’attività espositiva non rientra in quella circense, salvo che non sia intestata a diversa personalità giuridica. Ma se così fosse le autorizzazioni devono essere separate e distinte e gli animali della mostra faunistica non dovrebbero essere quelli usati negli spettacoli. Analogo discorso e verifica devono essere compiute sulle modalità di detenzione degli animali pericolosi, che richiedono un’espressa autorizzazione rilasciata da una Prefettura. Nell’autorizzazione dovrebbero essere allegate anche le planimetrie delle strutture di detenzione autorizzate. Queste licenze, obbligatorie, non vengono quasi mai verificate.
Il mondo del circo è complesso ma troppo spesso i controlli vengono realizzati seguendo la logica che al circo tutto, o quasi, sia permesso, ma non è così. In attesa che si arrivi a una dismissione degli animali nei circhi, un percorso lento ma oramai ineluttabile, i cittadini hanno il diritto di pretendere controlli efficaci. Capaci di garantire l’incolumità di animali e spettatori e condizioni di vita che rispettino almeno le prescrizioni stabilite dalla Commissione CITES, proprio per garantire un benessere minimo.