Maltrattamento di animali: non basta aumentare le pene, servono modifiche radicali

Maltrattamento di animali: non basta aumentare le pene

Maltrattamento di animali: non basta aumentare le pene, servono modifiche radicali che ridefiniscano, anche, la qualificazione del reato. Se da una parte l'aumento delle pene può soddisfare l'emotività di molti dall'altra, invece, sarebbe opportuno ridefinire quali siano le condotte che integrano il reato. Senza poter scordare le questioni legate al dolo e la mancanza di previsioni tutelanti per gli animali, come l'interdizione alla detenzione per i condannati. Tutti argomenti sui quali la proposta di riforma ora in commissione al Senato non incide.

In un paese come l'Italia dove la soluzione di tutti i mali sembra essere sempre basata sull'inasprimento delle pene. Una norma realmente tutelante, invece, dovrebbe partire da un criterio che garantisca la semplicità di applicazione, che possa rendere concreta la difesa dei diritti. Le norme contro il maltrattamento degli animali, attualmente in vigore, sono il classico esempio dell'esatto contrario, dove chi maltratta è più tutelato del soggetto che subisce il danno. Per questo non basta inasprire le pene, ma serve una modifica che incida in modo concreto sul concetto di maltrattamento.

Un esempio è l'attuale formulazione dell'articolo 544 ter del codice penale che recita:

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Una efficace tutela si avrebbe eliminando la condizione richiesta per la concretizzazione del reato: l'aver agito "per crudeltà o senza necessità". Consentendo in questo modo una responsabilità che si concretizza semplicemente per essere stata posta in atto un'azione, senza avere la necessità di dover dimostrare il dolo. Considerando, peraltro, che tutte le esclusioni di responsabilità per le attività diversamente normate, dalla macellazione alla caccia, dalla sperimentazione alla pesca, sono già previste. Del resto pare evidente che non serva aumentare le pene se esistono già a priori una serie di vincoli che limitano la l'applicazione della norma e la tutela degli animali maltrattati.

Maltrattamento di animali: non basta aumentare le pene ma occorre modificare la portata della tutela dei diritti

La politica ha imparato da tempo la poco nobile arte dell'inganno, quella che rassicura il cittadino distratto, senza però davvero incidere sulla reale portata del problema. In un paese dove la situazione della giustizia è talmente precaria, non certo per colpa dei magistrati, da far sì che moltissimi processi muoiano di morte naturale, uccisi dalla prescrizione. Consentendo così di garantire, di cavillo in cavillo, più l'impunità che la condanna dei responsabili di varie malefatte poste in essere a danno degli animali. Vanificando quella tutela che dovrebbe essere garantita a tutti quegli esseri che abbiamo riconosciuto, giustamente, come senzienti ma ai quali non siamo disposti a riconoscere la giusta tutela.

Un esempio per tutti è la farsa che gravita intorno ai collari elettrici: dispositivi di tortura utilizzati illegalmente per addestrare i cani che si trovano in libera vendita. Congegni micidiali, che non hanno altro uso se non quello di essere strumenti di coercizione basati sulla tortura dei soggetti a cui vengono applicati. Congegni elettronici pericolosi che si trovano in libera vendite in tutte le armerie e sulla rete. Un paradosso che non è inusuale nel nostro paese e che non trova contrasto nelle modifiche di legge ora in discussione al Senato, ma solo in un nuovo PDL della senatrice Spinelli, da poco depositato.

Può davvero interessare un aumento delle sanzioni e delle pene detentive in capo a reati che spesso non raggiungono neanche il dibattimento? Oppure sarebbe interesse collettivo semplificare l'applicazione della norma per giungere a una tutela reale, che preveda anche misure alternative alla detenzione, a seconda dei casi, come l'obbligo di dimora, la sorveglianza speciale e l'interdizione dalla detenzione di animali? Sapendo già che negli ultimi vent'anni le porte del carcere per i maltrattatori non si sono mai aperte, salvo in caso di condanne in concorso con altri reati.

Per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario

Per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario Per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario, le forze di polizia devono e possono intervenire sempre. Potranno poi successivamente, quando necessario, richiedere eventuali accertamenti tecnici. Nel caso di atti violenti o di animali visibilmente sofferenti l'operatore di polizia non è tenuto a richiedere l'intervento di un  veterinario. Il primo obbligo è quello di attivare le necessarie azioni di tutela e assicurare le prove, anche operando un sequestro. Il Codice di Procedura Penale impone di impedire che i reati siano portati a ulteriori conseguenze e l'obbligo di assicurare le prove. Troppe volte invece gli interventi contro i maltrattamenti di animali sono omessi o ritardati soltanto perché, al momento dell'accertamento non c'è la presenza o la disponibilità di un veterinario. I veterinari poi non devono obbligatoriamente essere delle ASL o ATS che dir si voglia, ma possono essere anche liberi professionisti.Questo errore operativo si è ingenerato nel tempo anche grazie a indicazioni non corrette fornite talvolta dai veterinari pubblici. Queste prescrizioni, fuorvianti, non hanno infatti alcun supporto normativo.

Un veterinario può essere utile, ma non è indispensabile

La polizia giudiziaria non deve operare sempre con un consulente al seguito mentre è sempre obbligata a adottare un comportamento protettivo nei confronti delle vittime del reato. Per gli obblighi imposti dalla funzione e per evitare di incorrere in una denuncia per omissione d'atti d'ufficio, non essendoci una norma speciale che ne limiti l'operatività negli accertamenti dei crimini messi in atto contro gli animali. Per meglio comprendere questo concetto possiamo usare come esempio un caso di violenza su umani: se un operatore di polizia fosse inviato dalla sua centrale su un episodio di violenza domestica non dovrebbe attendere l'arrivo di un medico per interrompere il reato. Il compito primario sarebbe, sempre, quello di impedire la prosecuzione del crimine e garantire la tutela della persona offesa. Solo in un secondo momento potrebbe esserci la necessità di avere un referto medico o di compiere tutti gli accertamenti richiesti dal caso. Per questo il titolo di questo post indica chiaramente che per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario. Non troverebbe quindi giustificazione un comportamento connotato da inerzia tenuto dalle forze dell'ordine quando operano su maltrattamenti agli animali. La legge 189/2004 è molto chiara al proposito. Un successivo decreto del Ministero dell'Interno, emesso in attuazione della norma, affida in via primaria alle Polizie Locali la repressione dei reati contro gli animali, ma poi ogni organo di polizia può e deve procedere. Attuando comportamenti che devono seguire quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale:

Art. 55 C.P.P. - Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .

Non ci possono essere libere interpretazioni della norma ma soltanto percorsi obbligati, precisamente indicati dal rito. A dimostrazione che per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario, luogo comune davvero abusato e causa di tutti i danni derivanti da una mancata repressione.