Per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario
Per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario, le forze di polizia devono e possono intervenire sempre. Potranno poi successivamente, quando necessario, richiedere eventuali accertamenti tecnici.
Nel caso di atti violenti o di animali visibilmente sofferenti l’operatore di polizia non è tenuto a richiedere l’intervento di un veterinario. Il primo obbligo è quello di attivare le necessarie azioni di tutela e assicurare le prove, anche operando un sequestro.
Il Codice di Procedura Penale impone di impedire che i reati siano portati a ulteriori conseguenze e l’obbligo di assicurare le prove. Troppe volte invece gli interventi contro i maltrattamenti di animali sono omessi o ritardati soltanto perché, al momento dell’accertamento non c’è la presenza o la disponibilità di un veterinario.
I veterinari poi non devono obbligatoriamente essere delle ASL o ATS che dir si voglia, ma possono essere anche liberi professionisti.Questo errore operativo si è ingenerato nel tempo anche grazie a indicazioni non corrette fornite talvolta dai veterinari pubblici. Queste prescrizioni, fuorvianti, non hanno infatti alcun supporto normativo.
Un veterinario può essere utile, ma non è indispensabile
La polizia giudiziaria non deve operare sempre con un consulente al seguito mentre è sempre obbligata a adottare un comportamento protettivo nei confronti delle vittime del reato. Per gli obblighi imposti dalla funzione e per evitare di incorrere in una denuncia per omissione d’atti d’ufficio, non essendoci una norma speciale che ne limiti l’operatività negli accertamenti dei crimini messi in atto contro gli animali.
Per meglio comprendere questo concetto possiamo usare come esempio un caso di violenza su umani: se un operatore di polizia fosse inviato dalla sua centrale su un episodio di violenza domestica non dovrebbe attendere l’arrivo di un medico per interrompere il reato. Il compito primario sarebbe, sempre, quello di impedire la prosecuzione del crimine e garantire la tutela della persona offesa.
Solo in un secondo momento potrebbe esserci la necessità di avere un referto medico o di compiere tutti gli accertamenti richiesti dal caso. Per questo il titolo di questo post indica chiaramente che per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario.
Non troverebbe quindi giustificazione un comportamento connotato da inerzia tenuto dalle forze dell’ordine quando operano su maltrattamenti agli animali. La legge 189/2004 è molto chiara al proposito.
Un successivo decreto del Ministero dell’Interno, emesso in attuazione della norma, affida in via primaria alle Polizie Locali la repressione dei reati contro gli animali, ma poi ogni organo di polizia può e deve procedere. Attuando comportamenti che devono seguire quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale:
Art. 55 C.P.P. – Funzioni della polizia giudiziaria.
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale .
Non ci possono essere libere interpretazioni della norma ma soltanto percorsi obbligati, precisamente indicati dal rito.
A dimostrazione che per arrestare un maltrattamento non serve un veterinario, luogo comune davvero abusato e causa di tutti i danni derivanti da una mancata repressione.